PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Carattere personale della targa degli autoveicoli).

      1. La targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo.
      2. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.
      3. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.
      4. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione del Ministero dei trasporti e richiederne un duplicato.
      5. Il titolare che non intende più utilizzare la targa ad esso assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente che dispone la distruzione della targa stessa.

Art. 2.
(Introduzione obbligatoria della sigla provinciale).

      1. Le targhe degli autoveicoli contengono, nella zona rettangolare posta all'estrema destra, il contrassegno letterale della sigla della provincia di residenza del titolare, quale parte integrante della targa stessa.
      2. Tutte le sigle provinciali, comprese quelle di Roma e delle province di nuova istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.

 

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Art. 3.
(Distribuzione della targa degli autoveicoli).

      1. La distribuzione delle targhe automobilistiche conformi alle disposizioni della presente legge ha inizio a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione del Ministero dei trasporti.
      2. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1o gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni della presente legge, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro un mese dalla data di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.